Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-segundo e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) Paolo Marini, avvocato civilista in Firenze, consulente di https://bbsocialclub.com/story20348278/la-gu%C3%ADa-m%C3%A1s-grande-para-reati-pubblica-amministrazione